(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato»; Visto, in particolare, l'art. 72 della legge regionale n. 12/2002, che disciplina la costituzione, il procedimento autorizzativo nonche' le funzioni svolte dai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA); Visto il proprio decreto 19 febbraio 2008, n. 066/Pres. (regolamento per l'esercizio delle attivita' delegate ai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3-quater dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato»); Visto il testo del regolamento avente ad oggetto «Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres., concernente "Regolamento per l'esercizio delle attivita' delegate ai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3-quater dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato)"» predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive; Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2749; Decreta: 1. E' emanato il regolamento avente ad oggetto «Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres., concernente "Regolamento per l'esercizio delle attivita' delegate ai centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3-quater dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato)"» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO