(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008) 
                            IL PRESIDENTE 
    Vista la legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12  «Disciplina
organica dell'artigianato»; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  72  della  legge  regionale  n.
12/2002,   che   disciplina   la   costituzione,   il    procedimento
autorizzativo nonche' le funzioni svolte  dai  centri  di  assistenza
tecnica alle imprese artigiane (CATA); 
    Visto  il  proprio  decreto  19  febbraio  2008,   n.   066/Pres.
(regolamento per l'esercizio delle attivita' delegate  ai  centri  di
assistenza tecnica alle imprese artigiane, in  attuazione  del  comma
3-quater dell'art. 72 della legge regionale 22  aprile  2002,  n.  12
«Disciplina organica dell'artigianato»); 
    Visto il testo del regolamento avente ad  oggetto  «Modifiche  al
decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n.  066/Pres.,
concernente "Regolamento per l'esercizio delle attivita' delegate  ai
centri di assistenza tecnica alle imprese  artigiane,  in  attuazione
del comma 3-quater dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002,
n. 12  (disciplina  organica  dell'artigianato)"»  predisposto  dalla
Direzione centrale attivita' produttive; 
    Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente  «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso»; 
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 11  dicembre  2008,
n. 2749; 
                              Decreta: 
    1. E' emanato il regolamento  avente  ad  oggetto  «Modifiche  al
decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n.  066/Pres.,
concernente "Regolamento per l'esercizio delle attivita' delegate  ai
centri di assistenza tecnica alle imprese  artigiane,  in  attuazione
del comma 3-quater dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002,
n. 12 (disciplina organica dell'artigianato)"» nel testo allegato  al
presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte   integrante   e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
                                TONDO